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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

“AMICI TEATRO DELL’ATTORCHIO”

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Amici Teatro dell’Attorchio APS” di seguito detto “Associazione”.

L’Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Cavaion Veronese (VR), Corte Torcolo SN.

L’eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell’ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L’associazione è costituita con durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Art. 4 – Oggetto sociale

L’Associazione è autonoma, apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del CTS:

lettera d):  secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera  f):  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera  i):  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera  l):  formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L’Organo amministrativo è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l’Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L’Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

 

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

 

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integralo entro un anno.

Sono soci dell’Associazione:

  • tutte le persone fisiche, nei limiti previsti dal comma 3. dell’art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal ConsiglioDirettivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli  organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell’Associazione.

A tutti gli associati compete il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

I minori hanno pieno diritto di partecipazione alla vita associativa, esercitano il voto tramite gli adulti titolari della responsabilità genitoriale.

 

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

  • partecipare alle Assemblee;

  • votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

  • candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell’Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

  • usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

  • concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;

  • conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'articolo 21.

  • rassegnare le dimissioni e recedere dall’ Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

  • denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

  • a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;

  • a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti

  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

  • a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

  • dimissioni volontarie;

  • mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;

  • morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;

  • mancata partecipazione alla vita dell’Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;

  • mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l’Associazione;

  • indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea dei Soci.

Il recesso e l’esclusione dell’associato soggiacciono al disposto dell’art. 24 del Codice Civile.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; L’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si

intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L’associazione si avvale in modo prevalente dell’opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell’art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell’art. 18 del CTS.

L’Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

 

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;

  • Il Presidente;

  • Il Consiglio Direttivo;

  • Il Vice Presidente;

  • Il Segretario;

  • Il Tesoriere

 

Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente

dell’Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno;

L’Assemblea è convocata inoltre:

  • quando il Presidente lo ritenga opportuno;

  • quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno sette giorni prima a mezzo e-mail

o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario che siano presenti o rappresentati almeno 3/4 degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti; mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno 1/3 più uno degli associati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati presenti all'Assemblea straordinaria.

 

Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea

L’Assemblea in seduta ordinaria:

  • determina le linee generali programmatiche dell’associazione;

  • approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l’obbligo, deliberando

  • riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;

  • nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull'esclusione degli associati;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera le modifiche dello statuto;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 25 seguente;

Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

 

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.

 

Art. 12 – Svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

 

Art. 13 – Organo di amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre fino a un massimo di nove.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS. Ricorrendone l’obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell’art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che

egli ritiene più opportune, purché verificabili.

 

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest’ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

 

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e di eventuali volontari.

- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile        dell’Associazione;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del

  Consiglio Direttivo.

In difetto le suddette attribuzioni possono essere in capo al Presidente o al Vice Presidente.

 

Art. 16 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Fino all’insediamento delle nuove cariche gli organi sociali continuano a svolgere le relative attività in

regime di “prorogazio”.

 

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

 

Art. 17 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);

- contributi dei privati;

- contributi di enti, pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l’attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e        sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali fino all'operatività del RUNTS, dato che    in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso;

- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l’istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta con la firma del Presidente, o con la firma di altri componenti del Consiglio direttivo appositamente delegati dal Consiglio stesso.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

 

Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Presidente o Vice Presidente.

L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d’inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea.

 

Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni

L’Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in affitto.

 

Art. 20 – Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.

 

Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS,

e la relazione del Presidente.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell’Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per

l’anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell’art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell’associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario, il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall’art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del

Consiglio Direttivo.

 

Art. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione.

 

Art. 23 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile, non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, non è rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

 

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Art. 24 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.

 

Art. 25 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

 

Art. 26 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1

di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente in ambito del terzo settore.

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